Normativa e Certificazioni
⏱️ 11 min di lettura • Aggiornato il 2026-08-31

Dichiarazione di Conformità DM 37/08: Quando Serve Davvero e Chi Può Rilasciarla

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) è il documento obbligatorio per legge (DM 37/08) con cui un'impresa abilitata certifica che l'impianto elettrico è a regola d'arte. Senza i 3 allegati obbligatori (relazione materiali, schema unifilare e visura camerale con Lettera A), la DiCo è legalmente inefficace.

La Dichiarazione di Conformità degli impianti (DiCo), disciplinata dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, rappresenta l'atto tecnico e giuridico più importante per qualsiasi immobile a destinazione residenziale, commerciale o industriale. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma dell'attestazione ufficiale che l'impianto rispetta le norme di sicurezza CEI ed è privo di vizi che possano causare infortuni o incendi.

In risposta diretta al quando serve davvero: la DiCo è obbligatoria al termine di ogni nuovo impianto, rifacimento totale, ampliamento o manutenzione straordinaria. È indispensabile per ottenere il Certificato di Agibilità in Comune, per stipulare l'atto di compravendita notarile (rogito) senza rischi di contenzioso, per registrare contratti di locazione commerciale e per richiedere l'aumento di potenza o l'allaccio al distributore di rete Areti.

Chi può rilasciarla? Esclusivamente il responsabile tecnico di un'impresa installatrice formalmente abilitata alla Lettera A del DM 37/08. Un elettricista sprovvisto di tale abilitazione camerale non può per legge firmare alcuna conformità. In questo articolo analizziamo la struttura della dichiarazione di conformità impianto a Roma e le differenze con la DiRi.

I 3 Allegati Obbligatori: Perché Senza di Essi la DiCo è Invalida

Un errore frequentissimo consiste nel considerare la DiCo come il solo foglio ministeriale firmato. La giurisprudenza e la prassi notarile hanno chiarito che, per essere pienamente efficace, la dichiarazione deve essere corredata da tre allegati inderogabili:

  1. Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati: Descrizione dettagliata dei componenti posati (cavi, differenziali, centralini, scatole), attestante la conformità alle direttive europee e ai marchi di qualità riconosciuti (IMQ, CE).
  2. Schema dell'impianto realizzato (As-Built): Schema unifilare del quadro generale di distribuzione e planimetria con la dislocazione delle scatole di derivazione e delle linee principali.
  3. Copia della visura camerale aggiornata: Documento ufficiale rilasciato dalla CCIAA che comprova l'abilitazione professionale attiva alla Lettera A.

La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi): Limiti e Regole del DM 37/08

Cosa accade se un immobile è privo della DiCo originale (per smarrimento o fallimento dell'installatore originario)? L'art. 7 comma 6 del DM 37/08 prevede l'istituto della Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), ma con vincoli rigidissimi:

  • Finestra temporale 1990-2008: La DiRi è redigibile esclusivamente per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 (entrata in vigore della L. 46/90) e il 27 marzo 2008. Per impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 privi di DiCo, la legge non consente la DiRi: è necessario effettuare un intervento di adeguamento e rilasciare una nuova DiCo per i lavori eseguiti.
  • Requisito dei 5 anni di esperienza per il firmatario: La DiRi può essere firmata solo da un professionista iscritto all'albo (ingegnere o perito industriale) da almeno 5 anni nel settore impiantistico, o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata da almeno 5 anni nel medesimo ruolo.

Cosa Rischia il Proprietario Senza Certificazione a Roma

Possedere un immobile privo di conformità elettrica espone a pesanti conseguenze legali ed economiche:

  • Blocco della Compravendita Notarile: L'acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito o pretendere una forte decurtazione sul prezzo di vendita per la messa a norma dell'impianto.
  • Rivalsa delle Compagnie Assicurative: In caso di incendio provocato da cortocircuito, l'assicurazione può negare l'indennizzo se l'impianto non risulta certificato a norma di legge.
  • Responsabilità Civile e Penale nelle Locazioni: Il locatore risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose causati da un impianto elettrico insicuro.

Come Verificare se la Tua DiCo è in Regola

Se devi vendere casa a Roma o rinnovare un contratto di affitto, consulta la nostra guida sulle certificazioni e abilitazioni elettriche per verificare la documentazione in tuo possesso o richiedere un sopralluogo tecnico di perizia.

DiCo, DiRi e Verbale di Verifica: Tre Documenti che Non Sono Sinonimi

Nella pratica quotidiana questi tre nomi vengono usati come se fossero intercambiabili, e da questa confusione nasce buona parte dei problemi che emergono al momento di vendere casa o di allacciare un contatore.

La dichiarazione di conformità è il documento che l'impresa installatrice emette al termine di un lavoro sull'impianto: attesta che quell'intervento è stato eseguito secondo la regola dell'arte e la normativa vigente. Si riferisce a un'opera precisa, eseguita in una data precisa, da un soggetto identificato. È il documento originario, e non può essere sostituito da nulla finché esiste.

La dichiarazione di rispondenza è il rimedio previsto dal DM 37/08 per gli impianti realizzati quando la dichiarazione di conformità era già obbligatoria ma il documento è andato perduto o non è reperibile. Non è un documento equivalente né un duplicato: presuppone un esame dell'impianto esistente e può essere sottoscritta solo da un soggetto che possieda i requisiti specifici previsti dalla norma, fra i quali un'anzianità professionale qualificata nel settore. Riguarda gli impianti eseguiti nel periodo compreso fra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.

Il verbale di verifica non certifica la conformità dell'impianto ma documenta l'esito di misure eseguite in un dato momento: continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, intervento dei differenziali, resistenza di terra. È indispensabile per la manutenzione e per gli adempimenti periodici, ma non sostituisce nessuno dei due documenti precedenti. Un impianto può avere ottimi verbali di verifica ed essere comunque privo di dichiarazione.

Prima del 1990, fra il 1990 e il 2008, dopo il 2008: Cosa Serve in Ciascun Caso

La domanda ricorrente — "devo per forza avere la dichiarazione?" — ha risposte diverse a seconda dell'epoca in cui l'impianto è stato realizzato.

Per gli impianti anteriori al marzo 1990 non esisteva l'obbligo di dichiarazione: l'assenza del documento non costituisce di per sé una violazione. Questo non significa però che l'impianto sia a posto. Restano gli obblighi di sicurezza generali, e nella quasi totalità dei casi un impianto di quell'epoca mai toccato presenta almeno una criticità sostanziale: conduttore di protezione assente, differenziale mancante, sezioni inadeguate ai carichi attuali. In caso di compravendita si può dichiarare lo stato di fatto, ma il compratore accorto chiede una verifica.

Per gli impianti realizzati fra il marzo 1990 e il marzo 2008 la dichiarazione era già obbligatoria. Se manca, la strada è la dichiarazione di rispondenza, con l'esame dell'impianto e la sottoscrizione da parte di un soggetto qualificato.

Per gli impianti realizzati dopo il marzo 2008, e per ogni intervento di nuova installazione, trasformazione o ampliamento eseguito da allora, la dichiarazione di conformità è dovuta e non è sostituibile con la dichiarazione di rispondenza. Se non è mai stata emessa, l'unica strada praticabile è intervenire sull'impianto e farsi rilasciare la dichiarazione per il lavoro eseguito.

Chi Chiede Cosa: il Notaio, il Distributore, l'Assicurazione e il Comune

Il documento serve in momenti diversi e a soggetti diversi, e ciascuno guarda una cosa differente.

  • In compravendita le parti dichiarano in atto lo stato degli impianti. La presenza della documentazione consente di dichiarare la conformità; l'assenza obbliga a dichiarare lo stato di fatto, e in quel caso il prezzo e le garanzie si negoziano diversamente. È la ragione per cui la questione emerge sempre nelle settimane peggiori, quelle che precedono il rogito.
  • In locazione, in particolare per gli immobili arredati e per le locazioni turistiche, la documentazione dell'impianto è il presidio del locatore rispetto alla responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia.
  • Per il distributore di energia la dichiarazione è richiesta per l'attivazione di una nuova fornitura e per gli aumenti di potenza oltre determinate soglie.
  • Per l'assicurazione, in sede di liquidazione di un sinistro da causa elettrica, la documentazione dell'impianto è il primo elemento richiesto in istruttoria. Non averla non fa decadere automaticamente la copertura, ma sposta interamente sul proprietario l'onere di dimostrare che l'impianto era corretto.
  • Per il Comune, nelle pratiche edilizie di fine lavori e nelle segnalazioni certificate di agibilità, la documentazione degli impianti è parte integrante del fascicolo.

Gli Errori che Rendono una Dichiarazione Inutilizzabile

Capita spesso di trovare una dichiarazione che esiste ma non serve a nulla, perché è formalmente incompleta. Sono sempre gli stessi cinque difetti.

  1. Allegati mancanti. La dichiarazione senza la relazione con le tipologie dei materiali impiegati, senza lo schema dell'impianto realizzato e senza la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è un foglio isolato. Gli allegati sono parte del documento, non accessori.
  2. Descrizione generica dell'intervento. "Impianto elettrico" non identifica nulla. Il documento deve descrivere l'opera eseguita in modo che sia riconoscibile a distanza di anni: quali circuiti, quali locali, quale quadro.
  3. Schema non corrispondente. Uno schema standard fotocopiato che non riflette la reale distribuzione delle linee rende impossibile ogni intervento successivo e mina la credibilità dell'intero documento.
  4. Date incoerenti. Data della dichiarazione anteriore alla fine dei lavori, o riferimenti a normative non vigenti alla data indicata.
  5. Requisiti dell'impresa non documentati. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per la specifica lettera di abilitazione deve risultare dagli allegati e riferirsi al periodo in cui il lavoro è stato eseguito.

Il controllo richiede pochi minuti e va fatto quando si riceve il documento, non anni dopo quando l'impresa potrebbe non essere più raggiungibile. Conservare l'originale insieme allo schema del quadro e ai verbali di verifica, in un unico fascicolo che segue l'immobile, è la pratica che risparmia i problemi peggiori.

Quanto Costa Regolarizzare e Quanto Costa Non Farlo

La regolarizzazione di un impianto privo di documentazione ha due componenti: l'esame tecnico dell'impianto, con le misure strumentali necessarie a sostenere la dichiarazione, e gli eventuali interventi di adeguamento che l'esame rende necessari. La prima è una spesa contenuta e prevedibile; la seconda dipende interamente da cosa emerge, e per questo nessun professionista serio può quantificarla al telefono.

La sequenza corretta è quindi in due tempi: prima la verifica, con un esito scritto che elenca le difformità riscontrate; poi la decisione su cosa sistemare, con un preventivo costruito su quelle difformità. Chi propone la regolarizzazione a prezzo fisso senza aver visto l'impianto sta vendendo un documento, non una verifica, ed è esattamente ciò che espone il proprietario nel momento in cui quel documento verrà esaminato da altri.

Sull'altro piatto della bilancia c'è il costo di non fare nulla, che non è zero e si manifesta sempre nel momento meno opportuno: la trattativa di vendita che si blocca a giorni dal rogito, l'attivazione della fornitura che non parte, il sinistro in cui l'assicurazione chiede la documentazione, l'inquilino che contesta lo stato dell'immobile. In tutti questi casi la spesa si sostiene comunque, ma sotto la pressione di una scadenza e senza possibilità di confrontare più preventivi.

Vale infine la pena ricordare che la documentazione dell'impianto è anche il presupposto per accedere alle detrazioni fiscali sui lavori: senza di essa la spesa resta interamente a carico, e la differenza fra un intervento documentato e uno non documentato si misura anche lì.

Il consiglio operativo, se state comprando casa, è semplice: chiedete la documentazione degli impianti insieme alla visura e alla planimetria catastale, cioè fra i primi documenti e non fra gli ultimi. Se manca, avete tutto il tempo per far verificare l'impianto e per trattare di conseguenza; se lo scoprite in prossimità del rogito, il tempo lavora contro di voi e la spesa si affronta comunque, alle condizioni di chi ve la deve fornire in fretta.

Un Ultimo Controllo che Vale la Pena Fare

Se avete la dichiarazione dell'impianto, prendetela e verificate una cosa sola: che la descrizione dell'intervento corrisponda a quello che vedete in casa. Capita con una certa frequenza che il documento si riferisca a un lavoro parziale — la sostituzione del quadro, l'impianto di una singola stanza — mentre chi lo conserva è convinto che copra l'intero appartamento. È una differenza che emerge sempre nel momento sbagliato, e che si accerta in due minuti confrontando la relazione allegata con lo stato dei luoghi. Se la copertura è parziale, saperlo in anticipo consente di programmare l'integrazione con calma invece di subirla.

Conservare il Fascicolo dell'Impianto

Tutto quello che riguarda l'impianto dovrebbe stare in un unico fascicolo che segue l'immobile e non il proprietario: dichiarazioni di conformità di tutti gli interventi, relazioni sui materiali, schemi del quadro aggiornati, verbali delle verifiche strumentali, libretti degli apparecchi installati, eventuali pratiche presentate al distributore. È un raccoglitore, non un adempimento, e il suo valore si scopre nel momento in cui serve dimostrare qualcosa a un notaio, a un perito assicurativo o semplicemente al tecnico che interviene dieci anni dopo e deve capire com'è fatto l'impianto senza aprire i muri. Una copia digitale archiviata insieme agli altri documenti di casa costa cinque minuti e sopravvive a traslochi e cambi di amministratore.

In sintesi: il documento esiste per essere usato, non per essere archiviato. Averlo, saperlo leggere e conservarlo insieme allo schema del quadro e ai verbali di verifica è ciò che rende un immobile facile da vendere, da assicurare e da manutenere.

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